Le spese legali, in caso di sconfitta in sede giudiziale, dovranno essere ripartite secondo il criterio proporzionale disciplinato dall´art. 1123 c.c. L´articolo chiarisce che le spese per la manutenzione, godimento e conservazione delle parti comuni dell´edificio, sono sostenute in maniera proporzionata al valore della proprietà di ciascun condomino. In caso di liti con terzi procurate da un bene che risulta in possesso solo di alcuni condomini, il terzo danneggiato dovrebbe citare il condominio, ma tale azione va in netto contrasto con il principio della legittimazione passiva del professionista. La legge stabilisce quindi che in caso di citazione in giudizio, l´intero condominio sarà coinvolto, mentre in caso di sentenza saranno i proprietari che usufruiscono di quegli spazi specifici ad essere obbligati alle conseguenze giudiziarie.